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"IMU" Imposta Municipale Propria, cosa è, come si calcola e come si paga

IMU (Imposta Municipale Propria)
IMU (Imposta Municipale Propria)

IMU (Imposta Municipale Propria)

 

COS'È

L'IMU è stata introdotta dal Governo Monti con il D.L. 201/2011.

Si tratta a tutti gli effetti di una imposta locale su tutti gli immobili di proprietà o su cui si possiedano dei diritti reali, come:

  • usufrutto
  • comodato d'uso
  • abitazione
  • enfiteusi
  • superficie

CHI DEVE PAGARLA 

L’imposta municipale propria (I.M.U.) è dovuta dai proprietari di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio del Comune di riferimento, ovvero dai titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie, dai locatari di contratti di leasing di beni immobili, dai concessionari di aree demaniali.

Di conseguenza, l'IMU è imposta ai proprietari di immobili o a chi vanta dei diritti reali su questi immobili. Inoltre, vige il presupposto d'imposta, secondo il quale chiunque sia proprietario di un immobile, o vanti un diritto reale su di esso, è tenuto a pagare l'imposta. Dovrà essere lui stesso a dover dichiarare, e dimostrare, la sua eventuale esenzione o riduzione. 

 

IMMOBILI ESENTI O CON IMU RIDOTTA

Come per molte altre imposte anche l'IMU non è sempre dovuta. Infatti, esistono delle categorie di immobili, insieme a delle situazioni specifiche, che esonerano dal pagamento dell'imposta o ad una riduzione dell'importo. Dato che si tratta di diversi immobili, ognuno con le proprie condizioni di esenzione o riduzione, rimandiamo al nostro articolo "Gli immobili esenti dall'IMU".

 

COME SI CALCOLA L'IMPORTO

Per calcolare l'importo dell'IMU di un immobile si devono possedere determinate informazioni di partenza:

  • rendita catastale dell'immobile, la rendita catastale dell'immobile è immediatamente visionabile in una visura catastale dello stesso. Se non si è in possesso della visura esistono diversi portali online che permettono, a prezzi molto convenienti, di ottenerne una in tempo reale (un ottimo sito è pratiche.it). Se invece si tratta di un immobile che non possiede una rendita catastale (per esempio si vuole sapere la rendita di un immobile di futura costruzione) si può procedere al calcolo consultando le tabelle di estimo del proprio comune, si dovrà moltiplicare l'importo previsto per la specifica categoria, classe e zona censuaria per i mq utili dell'immobile. Questa dovrà essere aumentata del 5% in sede di calcolo della base imponibile;
  • rendita dominicale, è prevista per i terreni agricoli al posto della rendita catastale. Questa dovrà essere aumentata del 25% in sede di calcolo della base imponibile.
  • categoria catastale dell'immobile, l'aliquota prevista cambia in base alla categoria catastale. Anche questa è visionabile nella visura catastale dell'immobile;
  • aliquote previste dal comune, ogni comune può variare in eccesso al massimo del 0,3% l'aliquota nazionale di riferimento. Di seguito indichiamo le aliquote nazionali di riferimento:
    • Abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - 0,48%;
    • Terreni agricoli - 0,76%;
    • Altri fabbricati - 1,06%;
    • Aree fabbricabili - 1,06%;
  • coefficiente per la base imponibile, l'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha imposta che la rendita catastale (preventivamente rivalutata del 5%) deve essere moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti, in base al tipo di immobile, per ottenere la base imponibile dell'imposta:
    • 160, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (esclusi A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
    • 140, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
    • 80, per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
    • 80, per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
    • 65, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
    • 55, per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;
    • 135, per i terreni agricoli. Inoltre  reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione e rivalutato del 25%, deve essere moltiplicato per 135.

Una volta in possesso di questi dati possiamo calcolare l'importo dell'imposta. Di seguito elenchiamo le varie operazioni da eseguire. Partiamo dalla base imponibile a cui moltiplicare l'aliquota IMU:

BASE IMPONIBILE: 

rendita catastale (vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione) x 5% x  coefficiente previsto (PER FABBRICATI)

rendita catastale (vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione) x 25% x  135 (PER TERRENI AGRICOLI)

valore venale commerciale (vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione) (PER AREE EDIFICABILI)

CALCOLO ALIQUOTA

base imponibile x aliquota di riferimento

ESEMPIO

fabbricato C/1 con rendita catastale 1.000,00€;

base imponibile: 1.000€ x 5% x 55 = 57.750€

Imposta: 57.750€ x 1,06% = 612,15€

 

MODALITÀ' DI PAGAMENTO

Il pagamento può essere effettuato con modello F24, utilizzando i seguenti codici tributo:

- “3912” – per l’abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- “3914” - per i terreni agricoli;

- “3916” - per le aree fabbricabili;

- “3918” - per gli altri fabbricati;

Per i fabbricati di categoria D è prevista la riserva allo Stato del gettito calcolato applicando l'aliquota standard dello 0,76 per cento. È lasciata comunque la possibilità ai Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota, riservandosene il gettito.

Pertanto il versamento dell’imposta prevede due codici tributo, uno per la quota di spettanza comunale ed uno per la quota Stato.

Per il calcolo e il versamento dell’acconto dell’imposta dovuta per i suddetti immobili, si dovrà procedere come segue:

1- calcolare il 50% dell’imposta applicando l’aliquota dello 0,76% (aliquota base);

2- calcolare il 50% dell’imposta applicando l’aliquota dell’0,76% (sincerarsi di un eventuale incremento);

3- versare il 50% dell’imposta calcolata allo 0,76% (punto 1) con il codice “3925” – denominato “IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D- STATO” ;

4- versare la differenza fra il 50% dell’imposta calcolata all’1,06% (punto 2) e il 50% dell’imposta calcolata allo 0,76% (punto 1) con il codice “3930” – denominato “IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D- INCREMENTO COMUNE”.

In alternativa al modello F24, i contribuenti possono utilizzare, per il pagamento dell’IMU il bollettino di c.c. postale - approvato dal M.E.F. con Decreto del 23/11/2012 -, messo a disposizione gratuitamente da Poste Italiane S.p.A. (numero di conto corrente 1008857615, valido indistintamente per tutti i Comuni, intestato a “Pagamento IMU”).

I contribuenti non residenti nel territorio dello Stato devono versare l’imposta municipale propria (IMU), calcolata seguendo le disposizioni generali illustrate nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012.

Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall'estero, occorre provvedere nei modi seguenti:

- per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono effettuare il versamento mediante bonifico direttamente alla tesoreria comunale;

- per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia, utilizzando il codice IBAN "IT02G0100003245348006108000";

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

  • il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
  • la sigla “IMU”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo;
  • l’annualità di riferimento;
  • l’indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate;

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione e’ inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se e’ superiore a detto importo.

Il versamento dell’IMU si effettua in due rate:

1a rata acconto entro il 16 giugno, in misura pari al 50% dell’imposta;

2a rata saldo entro il 16 dicembre a saldo e conguaglio di quanto dovuto.

Gli enti non commerciali, per gli immobili in cui si svolge l’attività mista, effettuano il versamento in tre rate, di cui le prime due – di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno precedente – entro il 16 giugno ( prima rata) ed entro il 16 dicembre (seconda rata); la terza rata, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.



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