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"Gli immobili esenti dall'IMU"

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E' prevista l'esenzione dal versamento dell'Imposta Municipale Unica (IMU), o il suo pagamento in misura ridotta, per numerose categorie di immobili.

Per primi elenchiamo gli immobili totalmente esenti:

  1. Prima casa non di lusso (si tratta delle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9);
  2. Unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale (si tratta della C/6 e C/2);
  3. Equiparazione prevista dal Comune (casi in cui il Comune equipara all'abitazione principale un immobile, disponendone l'esenzione dall'imposta);
  4. Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, ma solo nel caso in cui non sia locata;
  5. Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, incluse (dal 2016) quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  6. Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (ex DM 22.4.2008);
  7. La casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  8. Unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, che non sia concesso in locazione, posseduto dal personale delle Forze Armate e di Polizia ad ordinamento militare, Forze di Polizia ad ordinamento civile, Vigili del Fuoco personale prefettizio per i quali non sia richiesto la condizione di dimora attuale e di residenza anagrafica;
  9. Unità immobiliare posseduta da cittadina non residenti in Italia ma iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza,  a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso;
  10. Immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  11. Fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale E (stazioni, ponti, fari ecc….);
  12. Fabbricati destinati ad usi culturali ex art. 5-bis D.p.r. 601/73 (come musei, biblioteche, archivi …);
  13. Fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto;
  14. Fabbricati di proprietà della Santa Sede;
  15. Fabbricati rurali strumentali (art. 9 comma 3-bis D.l. 557/93), necessari allo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse;
  16. Fabbricati-merce (fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita). L'esenzione è stata introdotta dall'articolo 2, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 102/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124, a partire dal 1° luglio 2013. Vincolo essenziale per poter usufruire dell'esenzione è l'assoluto divieto di locazione, anche parziale, dell'immobile. Difatti non è prevista, come nel caso dell'abitazione principale, l’esenzione proporzionale alla durata del periodo d’imposta in cui l’immobile non è stato locato;
  17. Immobili di enti non commerciali destinati ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
  18. Immobili di enti non commerciali diretti all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana (ex art. 16 comma 1 lett. a della L. 222/85);
  19. I fabbricati colpiti da eventi sismici, quali: terremoto del 2009 in Abruzzo,  del 2012 dell'Emilia, Veneto e Lombardia, del 24.08.2016 dell'Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
  20. Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  21. Terreni agricoli situati in area di montagna o collina, secondo i criteri stabiliti con C.M. 9/1993;
  22. Terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, indipendentemente da ubicazione e possesso;
  23. Terreni ubicati nelle isole minori (art. 1 comma 1 lett. a-bis del D.l. 4/2015);

Versamento dell'imposta in misura ridotta:

  1. Equiparazione all'abitazione principale prevista dal Comune in caso di unità immobiliare concessa in comodato ad un parente in linea retta (figlio o genitore). E' prevista la riduzione della base imponibile Imu del 50%;
  2. Abitazioni ricadenti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 dichiarate abitazioni principali. In questo caso è prevista la riduzione del'aliquota dello 0,40% che potrà essere ulteriormente ridotta o aumentata dello 0,2% mediante delibera comunale;
  3. Esenzione proporzionale alla durata del periodo d’imposta in cui l’immobile, adibito ad abitazione principale, non è stato locato;
  4. I fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (in sostanza, a genitori e figli) fruiscono di una riduzione dell’imposta pari al 50% (rispettando quanto previsto dalla legge);
  5. L’IMU è ridotta del 25% (ne sarà dovuta solo il 75%) in caso di fabbricato locato a canone concordato, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
  6. Fabbricati inagibili o inabitabili, preventivamente accertati dall'Ufficio tecnico del Comune che certificata in apposita perizia, nella quale si dichiara che l'inagibilità o comunque l'impossibilità all'uso del fabbricato non è rimediabile attraverso interventi di manutenzione ordinaria (anche mediante autocertificazione). In questo è prevista la riduzione del 50% dell'imposta;
  7. Fabbricati di interesse storico o artistico. Questi fabbricati godono di agevolazione fiscale consistente nella riduzione del 50%  della base imponibile;


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