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"Bonus risparmio energetico 2018" o Ecobonus, cosa è, cosa è detraibile, con cosa è cumulabile e come calcolarlo

Bonus risparmio energetico o ecobonus
Bonus risparmio energetico o ecobonus

Il Bonus risparmio energetico o ecobonus è una detrazione prevista per i contribuenti che effettuano lavori volti all'incremento dell'efficienza energetica di immobili esistenti. Questa detrazione è stata rinnovata anche per il 2018, ma risulta essere a rischio di modifiche a partire dal 2019 con la nuova Legge di Bilancio.

Spieghiamo meglio di cosa si tratta:

 

COSA E' IL BONUS RISPARMIO ENERGETICO

Come detto si tratta di una detrazione in dichiarazione dei redditi, sia ai fini Irpef così come ai fini Ires (quindi valevole sia per società, privato o condominio), del 65%, o 50% in determinati casi, delle spese sostenuto per incrementare l'efficienza energetica dell'immobile oggetto di intervento, per un importo detraibile di massimo 100.000€. 

La detrazione è prevista in 10 rate annue di pari importo, e per potervi accedere sarà necessario eseguire i cosiddetti "bonifici parlanti"  dove vengono inseriti specifici dati che illustreremo nei paragrafi successivi.

 

SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERLO

I soggetti che possono richiedere il contributo sono tutti i tipi di contribuenti che soddisfanno due requisiti:

  1. devono aver sostenuto le spese di riqualificazione energetica da portare in detrazione;
  2. Utilizzare loro stessi l'immobile oggetto dell'intervento. Difatti, sono esclusi tutti quei contribuenti che eseguono questi interventi in immobili locati o comunque che non siano direttamente utilizzati come abitazione o bene strumentale all'attività d'impresa. In quest'ultimo caso va fatto presente che le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, in caso di spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili merce non hanno diritto alla detrazione. Questo divieto è esteso anche alle società che svolgono attività di locazione immobiliare, in quanto gli immobili locati non rappresentano beni strumentali, ma bensì l'oggetto dell'attività d'impresa;
  3. Siano in possesso di un diritto reale sull'unità immobiliare su cui sono stati eseguiti i lavori;
    • proprietari o nudi proprietari;
    • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
    • locatari o comodatari;
    • soci di cooperative divise e indivise;
    • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
    • soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
    • familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture. L'unica eccezione è nel caso in cui si tratti di lavori eseguiti su di un immobile strumentale all'attività d’impresa, professionale o arte; 
    • Promissario acquirente, ma solo nel caso in cui sia stato stipulato un preliminare di vendita che sia stato registrato, che egli sia stato immesso nel possesso del bene e che abbia eseguito e sostenuto egli stesso le spese; 
    • i condomini, quando si tratta di interventi sulle parti comuni condominiali;
    • Contribuente che finanzia l'intervento di riqualificazione per mezzo di un contratto di leasing. In questo caso, la detrazione spetterà al contribuente in veste di "utilizzatore" e sarà calcolata sulla spesa effettivamente sostenuta dalla società di leasing. I canoni di leasing non rientreranno nel calcolo e non saranno. di conseguenza, detraibili; 

Facciamo presente che per accedere alla detrazione non è rilevante essere o meno residenti in Italia, inoltre, potrà richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull'immobile, ma limitatamente alle sole spese di acquisto dei materiali utilizzati.

 

TIPOLOGIA DI IMMOBILI AMMESSI

La detrazione è permessa per quegli immobili che alla data della richiesta della detrazione possiedono i seguenti requisiti:

  1. devono essere immobili esistenti, quindi devono essere accatastati (o in alternativa deve essere stata presentata una richiesta di accatastamento);
  2. in regola con il pagamenti dei tributi dovuti;
  3. dotati di impianto termico, si ritiene che un impianto termico, per essere considerato tale, debba rispondere alla definizione di cui al punto l-tricies del comma 1 dell’Art.2 del D.Lgs. 192/05, come modificato dal decreto-legge 4 giugno 2013, n°63, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n°90, che qui si riporta: "Impianto termico è un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”. Infine, anche qualora le precedenti condizioni fossero soddisfatte, occorre ricordare che il prerequisito per accedere alle detrazioni è sempre il conseguimento di un risparmio energetico e che questo è difficile da raggiungere nella dismissione di impianti a biomassa in quanto questa è considerata fonte fossile solo al 30% ;
  4. immobile effettivamente utilizzato dal richiedente, come abitazione o come bene strumentale all'attività d'impresa, arte o professione; 

Come già detto la detrazione non spetta assolutamente in caso di bene merce o o locato. Se l’intervento avviene senza demolizione, ma con ampliamento, la detrazione spetta per le sole spese riguardanti la parte esistente e non anche quelle relative alla nuova costruzione.

 

SPESE DETRAIBILI E PERCENTUALE DI DETRAZIONE

La detrazione è prevista solo per determinate voci di spesa e prevede differenti percentuali:

1) serramenti e infissi.

E' ammessa la detrazione per spese inerenti la sostituzione di finestre (già esistenti, in quanto escluse le nuove installazioni) comprensive di infissi e serramenti che delimitino il volume di riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U (W/m2K) riportati nella tabella 2 del D.M. 26/01/2010. Detrazione al 50% e importo massimo detraibile di 60.000€ (non cumulabile con altre detrazioni inerenti la coibentazione). 

 

Le spese ammesse sono le seguenti:

  • fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso o di una porta d’ingresso;
  • integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati;
  • fornitura e posa in opera di scuri, persiane, avvolgibili, cassonetti (se solidali con l’infisso) e suoi elementi accessori, purché tale sostituzione avvenga simultaneamente a quella degli infissi (o del solo vetro). In questo caso, nella valutazione della trasmittanza, può considerarsi anche l’apporto degli elementi oscuranti, assicurandosi che il valore di trasmittanza complessivo non superi il valore limite di cui sopra;
  • prestazioni professionali, comprensive della redazione dell’APE, ove richiesto.

2) schermature solari.

Si tratta della fornitura e posa in opera di  schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti , come riportate nell'allegato M del D.lgs 311 del 29/12/2006, installate in modo solidale all'involucro edilizio (non liberamente montabili e smontabili dall'utente) o ai suoi componenti installati all'interno, all'esterno o integrati sulla superficie finestrata. Detrazione al 50% e importo massimo detraibile di 60.000€ (non cumulabile con altre detrazioni inerenti la coibentazione). 

 

Per essere ammesso in detrazione l'intervento deve rispettare i seguenti requisiti tecnici::

  • devono essere a protezione di una superficie vetrata;
  • possono essere installate all'interno, all'esterno o integrate alla superficie vetrata;
  • devono essere mobili;
  • devono essere schermature “tecniche”;
  • le chiusure oscuranti possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);
  • per le chiusure oscuranti sono ammessi tutti gli orientamenti;
  • per le schermature solari vengono escluse quelle con orientamento NORD.
  • devono possedere una marcatura CE,se prevista;
  • devono rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica;

Le spese ammissibili sono:

  • fornitura e posa in opera di sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti;
  • eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti;
  • opere provvisionali e accessorie;
  • spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria;

3) Caldaie a biomassa 

Si tratta della sostituzione o nuova installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. La caldaia a biomassa produce energia termica, quindi riscalda, attraverso la combustione di materiali vegetali, ottenendo un impatto ambientale minimo e bassi costi di consumo. Detrazione al 50% e importo massimo detraibile di 30.000€.

 

Per essere ammesso in detrazione l'intervento deve rispettare i seguenti requisiti tecnici:

  • l’intervento può configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico o come nuova installazione, sugli edifici esistenti;
  • dalla definizione di “impianto termico” contenuta nel Dlgs 192/2005 e s.m.i., riteniamo che il generatore di calore debba appartenere a una delle seguenti categorie:
    • caldaia a biomassa <500kW - UNI EN 303-5;
    • caldaia a biomassa >500kW - UNI EN 303-5;
    • caldaie domestiche a biomasse, che riscaldano anche il locale di installazione <50kW - UNI EN 12809;
    • stufe a combustibile solido - UNI EN 13240;
    • apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet <50kW - UNI EN 14785;
    • Termo cucine - UNI EN 12815;
    • Inserti a combustibile solido - UNI EN 13229;
    • apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibile solido - UNI EN 15250;
    • Bruciatori a pellet per piccole caldaie da riscaldamento - UNI EN 15270;
  • deve inoltre possedere i seguenti requisiti:
    • un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85% (in base al punto 1 dell’Allegato 2 del DLgs. 28/2011);
    • la certificazione ambientale di cui al DM 07/11/2017 n. 186 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18/12/2017 in attuazione dell’articolo 290, comma 4, del D.Lgs. n°152 del 2006, in base al punto 1 dell’Allegato 2 del DLgs. 28/2011;
    • Il rispetto di normative locali per il generatore e per la biomassa;
    • conformità alle norme UNI EN ISO 17225-2 per il pellet, UNI EN ISO 17225-4 per il cippato e UNI EN ISO 17225-5 per la legna;

Le spese ammissibili sono:

  • smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente;
  • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, dell’impianto termico esistente con un generatore di calore a biomassa;
  • spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.

4) Caldaie a condensazione

La detrazione opera in caso di:

a) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente (ηs) ≥ 90%, pari al valore minimo della classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013;

b) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di cui al superiore punto a) e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della

Commissione 2014/C 207/02;

c) sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione;

 

Il funzionamento di questo tipo di caldaie è quello di raffreddare i fumi che si trasformano tornando allo stato di liquido, con un recupero di calore utilizzato per preriscaldare l'acqua di ritorno dall'impianto.  Detrazione al 50% per gli interventi di tipo a) e al 65% per gli interventi del tipo b) e c) e importo massimo detraibile di 30.000€.

 

Per essere ammesso in detrazione l'intervento deve rispettare i seguenti requisiti tecnici:

  • deve configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico e non come nuova installazione;
  • il nuovo generatore di calore a condensazione può essere ad aria o ad acqua;
  • in tutti gli interventi, ove tecnicamente possibile, sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti, corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero di altro sistema di termoregolazione (di tipo modulante e agente sulla portata) con l’esclusione degli impianti di climatizzazione invernale, progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiore a 45 °C;
  • negli interventi di tipo a) l’efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d’ambiente deve essere ƞs ≥90%;
  • negli interventi di tipo b), oltre al precedente requisito, devono essere installati sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
  • negli interventi di tipo c) il rendimento termico utile riferito al potere calorifico inferiore a carico pari al 100% della potenza termica utile deve essere ≥ 93 + 2 log Pn;
  • tutti gli interventi, nel caso di impianto con potenza termica utile≥ 100 kW, oltre ai precedenti requisiti:
    • deve essere adottato un bruciatore di tipo modulante;
    • la regolazione climatica deve agire direttamente sul bruciatore;
    • deve essere installata una pompa elettronica a giri variabili o sistemi assimilabili;
    • il sistema di distribuzione deve essere messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate;

Le spese ammissibili sono:

  • smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente;
  • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente con un generatore a condensazione;
  • spese per l’adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
  • spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria;

5) Riqualificazione globale degli edifici

La categoria degli "interventi di riqualificazione energetica" comprende qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica dell'edificio. Quindi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si ritengono agevolabili: interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale; impianti di cogenerazione, trigenerazione, allaccio alla rete di teleriscaldamento, collettori solari, e simili; interventi di coibentazione di strutture opache e di sostituzione di finestre comprensive di infissi. 

Detrazione al 65% e importo massimo detraibile di 100.000€.

 

Per essere ammesso in detrazione l'intervento deve rispettare i seguenti requisiti tecnici:

  • deve assicurare un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori limite definiti all’allegato A del D.M. 11/3/08;
  • devono essere rispettate le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica. Questa verifica va eseguita con la metodologia prevista dal D.P.R. 59/09;
  • nel caso di sostituzione del generatore di calore con un altro a biomassa, oltre ai precedenti requisiti e ai requisiti tecnico-ambientali previsti per le caldaie a biomassa, per i soli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E, F le chiusure apribili ed assimilabili (porte, finestre e vetrine anche se non apribili), che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i limiti massimi di trasmittanza di cui alla tabella seguente (tab. 4a, art. 4, lettera c) del DPR 59/09);

Le spese ammissibili sono:

  • le opere provvisionali ed accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi (punto 1a dell’Art.3 del “decreto edifici” quali ad esempio: ponteggi, nuove soglie o davanzali, rifacimento intonaci etc.);
  • spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria, compresa la redazione dell’APE;

6) Pompe di calore ad alta efficienza o sistemi geotermici a bassa entalpia o scalda acqua a pompa di calore

Si tratta della sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia, e di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua sanitaria. 

Detrazione al 65% e importo massimo detraibile di 30.000€.

 

Per essere ammesso in detrazione l'intervento deve rispettare i seguenti requisiti tecnici:

  • l’intervento deve configurarsi come sostituzione integrale o parziale del vecchio impianto termico e non come nuova installazione;
  • le pompe di calore oggetto di installazione devono garantire un coefficiente di prestazione (COP/GUE) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato I al DM 06.08.09;
  • qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i pertinenti valori di cui all’allegato F sono ridotti del 5%;
  • nel caso di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria deve essere rispettata la condizione prevista dal punto 3, lettera c), dell’allegato 2 al D.lgs. 28/2011 (COP >2,6);

Le spese ammissibili sono:

  • smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente;
  • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente con un impianto a pompa di calore;
  • eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di accumulo, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
  • spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria;

7) Sistemi ibridi

Si tratta della sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro. Detrazione al 65% e importo massimo detraibile di 30.000€.

 

Per essere ammesso in detrazione l'intervento deve rispettare i seguenti requisiti tecnici:

  • il sistema ibrido deve essere costituito da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • si ritiene che, ai sensi dell’Allegato I al DM 06.08.09, il rapporto tra la potenza termica utile nominale della pompa di calore e la potenza termica utile nominale della caldaia deve essere ≤ 0,5;
  • il COP della pompa di calore deve essere almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato I al DM 06.08.09;
  • la caldaia deve essere del tipo a condensazione ed avere rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale  ≥ 93 + 2 log(Pn);
  • per valori di Pn > 400 kW, nel calcolo del logaritmo, si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;
  • ove tecnicamente possibile, sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica corredate dalla certificazione del fornitore, ovvero di altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente, con l’esclusione degli impianti di climatizzazione invernale, progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiore a 45 °C;
  • per impianti di potenza utile della caldaia ≥ 100 kW il sistema di distribuzione è messo a punto ed equilibrato in relazione alle portate;

Le spese ammissibili sono:

  • smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente, parziale o totale;
  • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente con un impianto ibrido;
  • spese per l’adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
  • spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria;

8) Building automation

Si tratta dell'installazione e messa in opera di sistemi di building automation, che consentono la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali. La "domotica rientra in questa categoria. Deve configurarsi come fornitura e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi che consentano la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali. 

Detrazione al 65% e nessun limite di spesa.

 

Per essere ammesso in detrazione i dispositivi devono rispettare i seguenti requisiti tecnici:

  • mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
  • mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
  • consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto;

Le spese ammissibili sono:

  • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte, all'interno degli edifici, di sistemi di building automation degli impianti termici degli edifici. Non sono ricomprese tra le spese ammissibili, l’acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature, quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati;
  • spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria;

9) Coibentazione strutturale verticale e orizzontale

Sono agevolabili gli interventi sulle strutture opache verticali e orizzontali (coperture e pavimenti, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, verso vani non riscaldati e contro terra che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U (W/m2K) riportati in tabella 2 del D.M. 26 Gennaio 2010. Detrazione al 65% e importo massimo detraibile di 60.000€ (non cumulabile con altre detrazioni inerenti la coibentazione). Se l’intervento è eseguito contestualmente alla sostituzione dei serramenti la detrazione massima complessiva rimane di €60.000.

 

Per essere ammesso in detrazione l'intervento deve rispettare i seguenti requisiti tecnici:

  • deve configurarsi come coibentazione di strutture già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento);
  • deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati o contro terra;
  • i valori di trasmittanza termica finali (U) devono essere inferiori o uguali ai valori riportati nella tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010;
  • devono essere rispettate le leggi e le normative nazionali e locali in tema di efficienza energetica;

Le spese ammissibili sono:

  • fornitura e posa in opera di materiale coibente;
  • fornitura e posa in opera di materiali ordinari;
  • demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;
  • opere provvisionali e accessorie;
  • spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria, compresa la redazione dell’APE.

10) Collettori solari

Si tratta di una voce inerente l'installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (ossia, edifici esistenti con superficie utile superiore a 1.000 mq, soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro o edifici esistenti soggetti a demolizione e ricostruzione), come riportato al comma 4 dell’Art.11 del D. Lgs. 28/2011, “gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’allegato 3 del decreto stesso, accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi”.

 

Detrazione al 65% e importo massimo detraibile di 60.000€. 

 

Per essere ammesso in detrazione l'intervento deve rispettare i seguenti requisiti tecnici:

  • a) i collettori solari si intendono agevolabili per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università;
  • b) i collettori solari e i bollitori i impiegati devono essere garantiti per almeno cinque anni;
  • c) gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti almeno due anni;
  • d) devono possedere anche la certificazione solar keymark;
  • e) i pannelli solari devono possedere una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle norme UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione Europea o della Svizzera (vedasi a tal proposito la faq n°9);
  • e) l’installazione dell’impianto deve essere eseguita in conformità con i manuali di installazione dei principali componenti;
  • f) nel caso di pannelli solari auto-costruiti, in alternativa a quanto disposto ai punti b) ed e), può essere prodotto l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario. 

Le spese ammissibili sono:

  • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;
  • spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria;

11) Opere eseguite da condomini

Possono interventi di diverso tipo:

  1. Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. Detrazione del 70%;
  2. stessi interventi del punto a) finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al decreto 26/06/2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26/06/2009-“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”- “decreto linee guida” – Detrazione del 75%;

Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Per questi interventi il limite è posto sull'ammontare complessivo della spesa differentemente dagli altri interventi per i quali il limite è posto sulla somma massima detraibile. 

 

Qualora gli stessi interventi siano realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico determinando il passaggio a una classe di rischio inferiore, è prevista una detrazione dell’80%. Con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico la detrazione prevista passa all’85%. Il limite massimo di spesa consentito, in questo caso passa a 136.000 euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

 

Per essere ammesso in detrazione l'intervento deve rispettare i seguenti requisiti tecnici:

  • deve riguardare le parti comuni di edifici condominiali delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e/o i vani non riscaldati e/o il terreno e interessare più del 25% della superficie disperdente;
  • deve configurarsi come sostituzione o modifica di elementi già esistenti (e non come nuova realizzazione in ampliamento);
  • deve riguardare solo le strutture i cui valori delle trasmittanze termiche (U) siano superiori a quelli riportati nella tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11 marzo 2008 come modificato dal D.M. 26 gennaio 2010;
  • può comprendere, se i lavori sono eseguiti contestualmente, anche la sostituzione degli infissi e l’installazione delle schermature solari purché inseriti nei lavori previsti nella stessa relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 8 del D.lgs. 192/005 e s.m.i. ed insistenti sulle stesse strutture esterne oggetto dell’intervento;
  • devono essere rispettate le condizioni riportate nel vademecum “schermature solari” nel caso dell’eventuale installazione delle schermature solari;
  • per gli interventi di tipo b) con riferimento alle tabelle 3 e 4 del “decreto linee guida”, l’involucro edilizio dell’intero edificio deve avere, nello stato iniziale, qualità bassa sia per la prestazione energetica invernale che per la prestazione energetica estiva;
  • devono essere rispettate le leggi e le normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica;

Le spese ammissibili sono:

  • le opere provvisionali ed accessorie strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi (punto 1a dell’Art.3 del “decreto edifici” quali ad esempio: ponteggi, nuove soglie o davanzali, rifacimento intonaci etc.);

CUMULABILITA' TRA VOCI E ALTRE DETRAZIONI

Il bonus non è cumulabile con altri tipi di detrazione, o meglio, se si è in presenza di un intervento che potrebbe ricadere sia nell'ecobonus che, ad esempio, nel bonus ristrutturazione edilizia, il contribuente dovrà scegliere a quale dei due imputare il costo, e potrà essere imputato solo ad uno di essi. Stesso discorso nel caso in cui un intervento rientri sia fra quelli agevolati al 65% sia fra le opere di riqualificazione energetica a cui si applica invece la detrazione al 50%, il contribuente dovrà scegliere quale dei due benefici fiscali utilizzare.

 

Diversamente, se cioè gli interventi di ristrutturazione e quelli di riqualificazione sono diversi, allora i due tetti sono separati e indipendenti, per cui anche cumulabili fino alla soglia massima prevista per entrambi.

 

Per quanto riguarda le varie voci aggregate dell'ecobonus, queste sono aggregate in base alla tipologia e agli importi detraibili (sono, infatti, suddivise in base agli importi massimi detraibili - 30.000€, 60.000€ e 100.000€) e quindi cumulabili tra loro, rispettando sempre il criterio sopra esposto, in cui un intervento può ricadere solo in una categoria e non in più categorie diverse.

 

COME SI CALCOLA

La metodologia di calcolo è la medesima del "Bonus ristrutturazione edile" a cui rimandiamo. Una differenza fondamentale è che in questo caso le cifre indicate come importi massimi detraibile sono le cifre massime ammesse in detrazioni, di conseguenza si tratta di importi già al netto della percentuale di detrazione. quindi, quando si parla di importo massimo detraibile di 100.000€ con percentuale del 65% significa che il tetto massimo di spesa al lordo della percentuale è di 153.846€ (100.000€ rappresenta il 65%). Ricordiamo che l'iva riportata in fattura rientra nell'importo detraibile.

 

Di seguito illustriamo un esempio esaustivo della metodologia di calcolo:

Esempio

Spese sostenute:

70.000€ infissi - detrazione 50% tetto massimo detraibile 60.000€

70.000€ coibentazione - detrazione 50% tetto massimo detraibile 60.000€

250.000€ building automation - detrazione 65% nessun tetto massimo detraibile 

35.000€ caldaia biomassa- detrazione 50% tetto massimo detraibile 30.000€

35.000€ collettori solari - detrazione 65% tetto massimo detraibile 60.000€

120.000€ riqualificazione globale degli edifici - detrazione 65% tetto massimo detraibile 100.000€

Spesa totale 580.000€

Detrazione ammesse

-infissi e coibentazione rientrano nello stesso tetto massimo: 

spesa effettuata 140.000€; tetto massimo di spesa ammissibile 120.000€ (50% di 60.000€)

detrazione ammessa in dichiarazione dei redditi: 60.000€

- building automation

spesa effettuata 250.000€; tetto massimo di spesa illimitato

detrazione ammessa in dichiarazione dei redditi: 125.000€

- caldaia a biomassa 

spesa effettuata 35.000€; tetto massimo di spesa ammissibile 60.000€

detrazione ammessa in dichiarazione dei redditi: 30.000€

- collettori solari

spesa effettuata 35.000€; tetto massimo di spesa ammissibile 92.307€

detrazione ammessa in dichiarazione dei redditi 22.750€

-riqualificazione globale degli edifici

spesa effettuata 120.000€; tetto massimo di spesa ammissibile: 153.846€

detrazione ammessa in dichiarazione dei redditi: 78.000€

Totale detrazioni ammesse in dichiarazione dei redditi: 60.000€ + 125.000€ + 30.000€ + 22.750€ + 78.000€ = 315.750€ 

Detrazione annuale 315.750€/10 (anni) = 31.575€

Eventuali tasse da pagare nel primo anno di utilizzo della detrazione: 50.000€

50.000€ - 31.575€ = 18.425€ di tasse residue da pagare

Si tratta, ovviamente, di un esempio estremo per permettere di comprendere appieno la metodologia di calcolo.

 

COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO E LE MODALITÀ' DI RICHIESTA

La richiesta per la detrazione avviene tramite l'invio di tutta la documentazione necessaria all'ente "ENEA" (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile). La documentazione dovrà essere la seguente:

  • “Scheda descrittiva dell’intervento”, entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere - la richiesta di detrazione può essere trasmessa ad ENEA anche oltre i 90 giorni, qualora la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente: a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista" - esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati (per il 2018 il portale è questo), redatta e firmata da un tecnico abilitato;

Il contribuente dovrà conservare la seguente documentazione:

Di tipo tecnico:

  • l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato che deve contenere il rispetto dei requisiti tecnici specifici (L’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, purché siano riportate le pertinenti dichiarazioni e condizioni sopra elencate, obbligatoria ai sensi dell’Art.8, comma 2, del D.lgs. n°192 del 2005 e successive modificazioni (D.M. 06 agosto 2009));
  • copia dell’attestato di prestazione energetica (APE) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali;

Il bonifico dovrà avvenire mediante bonifico parlante, dove la causale da inserire sarà la seguente:

"Lavori di riqualificazione energetica, detrazione 55%-65%, ai sensi dell'art.1, commi 344-347, della legge n.296 del 27 Dicembre 2006. Pagamento della fattura n. XY del giorno/mese/anno".

Ciò nonostante, con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire istruzioni in merito alla detrazione nei casi in cui il pagamento non sia stato disposto mediante bonifico parlante o se sia stato erroneamente compilato. In tale situazione si può ugualmente usufruire della detrazione a condizione che:

  • nell'atto notarile siano indicate le somme ricevute dall'impresa che ha effettuato i lavori;
  • il contribuente ottenga dall'impresa, oltre alla certificazione sul costo di realizzo, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa;

Per le spese che non è possibile pagare con bonifico, ad esempio gli oneri di urbanizzazione, diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo, è possibile utilizzare altre modalità.

 

Regolamentazione di riferimento

Come indicato sopra gli enti di riferimento sono l'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) e l'Agenzia delle Entrate. La normativa è l'art.1, commi 344-347 della legge n.296 del 27 Dicembre 2006 e dall'art. 14 del D.L. 63/2013. A queste vanno sommate le varie normative che servono ad indicare i parametri edili da rispettare nei vari interventi.

E' inoltre bene ricordare che questa detrazione necessita un rinnovo annuale nelle leggi di bilancio, quindi non è una detrazione fissa e certa.

 

Per eventuali dubbi e perplessità, ENEA ha creato una pagina in cui risponde alla maggior parte di domande e dubbi dei contribuenti. La potete trovare qui.

 



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