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"Detrazioni sull'acquisto di un Box da impresa costruttrice"

detrazioni sull'acquisto di un box da impresa costruttrice
detrazioni sull'acquisto di un box da impresa costruttrice

La detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, Tuir) è riconosciuta anche per l’acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali già realizzati, limitatamente ai costi di realizzo comprovati da apposita attestazione rilasciata dal costruttore.

Condizione essenziale per usufruire dell’agevolazione è, quindi, la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box, da indicare nell'atto di compravendita. Non rientrano nell'agevolazione gli acquisti di box auto da privati o da impresa che non sia quella che lo ha costruito.

La legge di bilancio ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 la misura potenziata della detrazione (50%), che è fruibile in dieci quote annuali di pari importo. Saranno considerate detraibili nella misura del 50% non solo le spese di realizzazione ma anche le spese sostenute per la realizzazione del progetto o di eventuali consulenze da parte di geometri, architetti, ingegneri, il costo sostenuto per i materiali e per la ditta che esegue i lavori. Sono considerati detraibili anche i costi per le eventuali perizie iniziali, tutte le imposte, tasse, bolli e anche oneri di urbanizzazione connessi alla parte amministrativa che sottostanno all'utilizzo del box. L’iva che pagherete in fattura rientrerà nel calcolo del costo sostenuto valido ai fini della detrazione fiscale.

Il bonifico deve essere effettuato dal beneficiario della detrazione (proprietario o titolare del diritto reale dell’unità immobiliare sulla quale è stato costituito il vincolo pertinenziale con il box). Con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire istruzioni in merito alla detrazione dell’acquisto del box auto nei casi in cui il pagamento non sia stato disposto mediante bonifico. In tale situazione si può ugualmente usufruire della detrazione a condizione che:

  • nell'atto notarile siano indicate le somme ricevute dall'impresa che ha ceduto il box pertinenziale;
  • il contribuente ottenga dal venditore, oltre alla certificazione sul costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa;

In ogni caso, fermo restando il vincolo pertinenziale che deve risultare dall'atto di acquisto, la detrazione spetterà anche al familiare convivente o al convivente more uxoiro che abbia effettivamente sostenuto la spesa, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa sostenuta. 

 

Un semplice esempio esplicativo:

  • Prezzo di acquisto 30.000€
  • Iva sull'acquisto 1.200€ (4% se pertinenza di una prima casa che abbia goduto dell'agevolazione fiscale in sede di acquisto, in caso contrario l'iva sarà del 10%)
  • Ipotesi quota lavori, attestati, detraibili del box 4.017,86€
  • Iva sulla quota dei lavori 160,71€ (calcolata al 4% se prima casa o 10% se non prima casa)
  • Totale quota lavori comprensiva d’iva: 4.178,57€
  • Totale detraibile in dichiarazione 2.089,28€ (50%)
  • Totale detrazione netta: 898,39€ (esempio su tassazione al 43%)

Per sapere il proprio scaglione di reddito, e quindi la percentuale di tassazione a voi applicata, dovrete calcolare il vostro reddito annuale e decurtarne tutte le spese detraibili, da questa cifra dovrete prendere in considerazione solo le ultime tassazioni applicate in base all'importo effettivamente detraibile, e la somma tra questi sarà la detrazione netta.

 

Un esempio pratico:

  • 80.000€ reddito lordo;
  • 10.000€ spese detraibili (non inerenti al box);
  • 70.000€ reddito netto;
  • Ultimo scaglione di reddito applicabile: IV Scaglione (55.001€ - 75.000€) pari al 41%;
  • Importo effettivamente detraibile per l'acquisto del box: 2.089,28€
  • 70.000€ - 2.089,28€ = 67.910,72€ (rientriamo ancora nel IV scaglione di reddito)

Anche detraendo l'importo rientriamo ancora nel IV scaglione, di conseguenza, l'unica percentuale applicabile sarà il 41%. Se invece di avere un reddito netto di 70.000€ ne avessimo avuto uno di 57.000€ - con lo stesso importo detraibile per il box - avremmo dovuto applicare entrambe le percentuali, e il calcolo sarebbe stato:

  • 57.000€ - 55.001€ (il reddito di partenza per applicare il IV scaglione di reddito) = 2.001€ che equivale all'importo massimo assoggettabile alla percentuale relativa al IV scaglione
  • 2.089,28€ (totale importo detraibile per l'acquisto del box) - 2.001€ (importo utilizzato per il precedente scaglione di reddito) = 88,28€ che equivale all'importo che sarà assoggettato alla percentuale del III scaglione di reddito (28.001€ - 55.000€ al 41%)
  • La detrazione netta sarà: (2.001€ x 43%) + (88,28€ x 41%) = 860,43€ + 36,19€ = 896,62€


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