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Condizioni essenziali per accedere al Superbonus 110

Condizioni essenziali per accedere al Superbonus 110
Condizioni essenziali per accedere al Superbonus 110

Condizioni essenziali per accedere al superbonus: Esistono diverse condizioni da soddisfare per poter beneficiare dei superbonus sopra menzionati. Ecco un elenco esaustivo:

·         Super-sismabonus (ai sensi dell’art. 119 comma 4 e successivi del D.L. 34/2020)

o   L’immobile sia situato nelle zone sismiche 1, 2 o 3;

o   Asseverare l’efficacia degli interventi al fine di ridurre il rischio sismico ai sensi del D.M. 06.08.2020 n. 329 e D.M. 58/2017;

o   Che gli interventi siano riferito all’intero edificio e che interessino le parti strutturali dello stesso (non deve essere un intervento che interessi solo un’unità immobiliare);

·         Super-ecobonus (ai sensi dell’art. 119 comma 1 e successivi del D.L. 34/2020)

o   Sia presente un impianto di climatizzazione invernale centralizzato o che in ogni singola unità immobiliare sia presente un impianto di climatizzazione invernale. Le unità sprovviste non potranno accedere al superbonus. In questo caso, le stesse, potranno essere estromesse dall’intervento purché sia rispettato il criterio del 25% della superficie lorda totale disperdente e l’aumento di due classi energetiche;

o   Miglioramento energetico ai sensi del comma 3 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 e del comma 3 Ter dell’art. 14 del D.L. 63/2013, che prevedono l’aumento di almeno 2 classi energetiche o in ogni caso della classe più alta ottenibile da dimostrare mediante l’attestato di pre­stazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;

o   Rispetto dei requisiti minimi (Decreto 6 agosto 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico) della congruità delle spese sostenute ai sensi dell'Allegato I al decreto interministeriale 6 agosto 2020;

·         Condizioni comuni ad entrambi gli interventi:

o   Regolarità urbanistica, ai sensi dell’art. 34 del T.U.E (D.P.R. 380/2001). In caso di lavori effettuati sulle sole parti comuni saranno soltanto quest’ultime a dover rispondere ai suddetti requisiti;

o   Soggetti beneficiari ai sensi del comma 9 del D.L. 34/2020:

a) dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

b) nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, salvo quanto previsto al comma 10;

c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori de­stinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

 

o   Ai sensi del comma 9bis del D.L. 34/2020 per approvare i lavori a livello condominiale è necessario almeno un terzo dei millesimi totali. Inoltre, nel caso in cui siano solo alcuni condomini a pagare gli stessi dovranno aver approvato espressamente e nell’assemblea, anche in questo caso, dovrà esservi l’approvazione di almeno 1/3 dei millesimi totali. 



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