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Soprintendenza e pratiche edilizie in caso di vincolo paesaggistico e culturale

1. Il decreto principale che disciplina le autorizzazioni paesaggistiche è il D.L. 42/2004. Nello specifico ci possono essere diversi livelli di vincolo paesaggistico. Principalmente si parla di vincolo ai sensi dell’art. 136 e dell’art. 142. In base all’art. 2 vengono individuati i beni componenti il patrimonio culturale, che rimanda all’art. 10-11 per quelli culturali e al 134 per i beni paesaggistici:

a) Art.10, indica che tutti i beni con valore artistico e culturale sono vincolati. Indica in generale i beni culturali;

b) Art. 11, altre tipologie sempre rientranti nella categoria dei beni culturali;

c) Art. 20, indica gli interventi vietati;

d) Art. 21, indica soggetti ad autorizzazione;

e) Art. 22, indica come poter svolgere le procedure edilizie. Sostanzialmente la Soprintendenza deve dar risposta entro 120 giorni, fatti salvi i casi in cui richieda documentazione, il che ovviamente interrompe i termini. Se non rispondono possono essere diffidati all’adempimento e se nei 30 giorni successivi non risponde si può ricorrere a quanto disposto dall’art. 21-bis della Legge 1034/1971, che in sintesi rimanda al tribunale amministrativo per avere risposta, fino a giungere alla nomina di un commissario che si esprima;

f) Parte Terza, indica i beni paesaggistici, soggetti ad una tutela meno stringente:

g) Art. 134, indica i beni paesaggistici, rimandando agli art. 136, 142 are 156.

h) Art. 136, individua i beni paesaggistici, (tutela maggiore)

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza (quelli indicati sopra);

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze;

i) Art. 142, indica le aree tutelate paesaggisticamente (tutela minore):

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018);

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico.

In ogni caso, ai successivi due commi vengono indicati i casi in cui anche in caso di casi indicati ai punti precedenti non sono vincolati;

j) Art. 146, indica come ottenere le autorizzazioni per i beni sottoposti a vincolo ai sensi dell’art. 142 e 136. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. 

Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente. Il soprintendente deve dare il suo parere entro 45 giorni dal momento in cui riceve la documentazione.

Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.

Decorso inutilmente il termine indicato dei 45 giorni per il parere del soprintendente senza che l'amministrazione si sia pronunciata, l'interessato può richiedere l'autorizzazione in via sostitutiva alla regione, che vi provvede, anche mediante un commissario ad acta, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la regione non abbia delegato gli enti indicati al comma 6 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e sia essa stessa inadempiente, la richiesta del rilascio in via sostitutiva è presentata al soprintendente.

k) art. 149, interventi non soggetti ad autorizzazione sono:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

l) Art. 156, se i piani particolareggiati non sono approvati ed emanati i vincoli non si applicano;

m) Art. 167, Ordine di demolizione o di sanzione pecunaria per opere eseguite senza autorizzazione preventiva. 

L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Il proprietario presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1 (sanzione e rimessione in pristino). 

n) Art. 181, sanzioni in caso di opere senza autorizzazione. La sanzione rimanda all’articolo 44, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro). 

2. Altrettanto importante, se non anche di più, è il DPR 31/2017 che indica il Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. Si applica ai vincoli apposti ai sensi dell’art. 140, 141, 142 e 143.

a) Art. 2, indica le opere che non necessitano autorizzazione, quali quelle dell’art. 4 e quelle contenute nell’allegato A del decreto;

b) Art. 3, indica gli interventi che si attuano mediante autorizzazione semplificata, contenuti nell’Allegato B;

c) Art. 4, indica i vari cassi di esclusione. Per cominciare sancisce che se vi sono specifiche prescrizioni nei regolamenti o nei vincoli stessi, i lavori indicati alle voci A.2, ultimo periodo, A.5, A.7, A.13 e A.14 dell’Allegato «A» non necessitano autorizzazione anche in caso di aree o immobili vincolati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, del Codice, lettere a), b) e c) , limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici. 

i. Voce a2, … Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

ii. Voce a5, installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

iii. Voce a7, installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, con esclusione sempre di quelli all’art. 136 esattamente come riportato sopra;

iv. Voce a13, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, con esclusione sempre di quelli all’art. 136 esattamente come riportato sopra;

v. Voce a14, sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, con esclusione come sopra;

Sono esclusi, sempre nel caso di zone con prescrizioni indicati (così come indicato sopra) anche gli interventi indicati nelle voci B.6, B.13, B.26 e B.36. (rimandiamo all’allegato);

d) Art. 7, il rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche, anche non semplificate, avviene con procedura semplificata, ad eccezione del caso in cui vi siano modifiche di non lieve entità;

e) Art.8, L’istanza di autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi di lieve entità è compilata secondo il modello semplificato di cui all’Allegato «C» ed è corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato, nelle forme di cui all’Allegato «D». Nella relazione sono indicati i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell’area, è descritto lo stato attuale dell’area, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici, se esistenti, è descritta la compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento e sono altresì indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste;

f) Art. 9, le istanze semplificate vengono presentate direttamente al SUE o SUAP qualora siano riferite ad interventi edilizi;

g) Art. 10, la procedura semplificata si conclude entro 60 giorni;

h) Art. 11, Se l’intervento o le opere richiedano uno o più atti di assenso, ulteriori all’autorizzazione paesaggistica semplificata e al titolo abilitativo edilizio, i termini per gli enti paesaggistici sono dimezzati;


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