· 

"CILA" cos'è, quando è prevista e come presentarla

CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata)
CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata)

La C.I.L.A. (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) è una nuova forma di titolo abilitativo di determinate opere edilizie. E' stato introdotto dall'art. 6bis del Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 6 Giugno n.380/2001).

La CILA ha semplificato notevolmente numerose opere edile grazie alla sua semplicità e velocità. Inoltre, non prevede alcun costo, fatta eccezione per i diritti di segreteria e, ovviamente, l'onorario del tecnico che la porterà avanti.

 

COS'E' LA CILA

Come già detto, la C.I.L.A. è un titolo abilitativo per opere edilizie. Ciò che distingue principalmente la CILA dagli altri titoli (ad esempio CIL, SCIA o permesso di costruire) è la sua natura residuale. In sostanza la CILA accoglie nella sua normativa tutti gli interventi non previsti dagli altri titoli previsti dal Testo Unico dell'Edilizia, specificatamente a:

  • art. 6 attività in edilizia libera
  • art. 10 attività soggette al permesso di costruire
  • art. 22 attività sottoposte a S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)

I principali vantaggi della CILA sono i seguenti:

  • inizio immediato dei lavori; difatti è sufficiente la sola presentazione della pratica per poter avviare i lavori oggetto di CILA. Inoltre, questa non può essere oggetto di diniego, come confermato dalla sentenza del "TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 29 novembre 2018 n. 2052", che sancisce che la CILA inoltrata dal privato alla Pubblica Amministrazione non può essere oggetto di una valutazione in termini di ammissibilità o meno dell’intervento da parte dell’amministrazione, ma, al contempo, a quest’ultima non è precluso il potere di controllare la conformità dell’immobile oggetto di CILA alle prescrizioni vigenti in materia. Ne deriva che un provvedimento di diniego della CILA, adottato dal Comune, è nullo ai sensi dell’art. 21-septies, L. n. 241/1990, poiché espressivo di un potere non tipizzato nell’art. 6-bis D.P.R. n. 380/2001, salva e impregiudicata l’attività di vigilanza contro gli abusi e l’esercizio della correlata potestà repressiva dell’Ente territoriale;
  • oneri di costruzione e di urbanizzazione assenti; gli unici costi previsti sono i diritti di segreteria, che possono tuttavia variare da comune a comune, attestandosi in media tra i 125-250€;
  • Comunicabili telematicamente; possono essere comunicati semplicemente per via telematica, come previsto dall'art. 6bis. Sarà necessario allegare i bollettini dei pagamenti necessari al proseguimento della pratica (si tratta dei diritti di segreteria);

INTERVENTI CHE PREVEDONO L'UTILIZZO DELLA CILA

Come detto precedentemente, la cila ha carattere residuale, cioè è prevista per tutti quegli interventi edili che non sono previsti negli art.6-10-22 del D.P.R. 380/2001. Tuttavia, lo stesso art. 6bis dello stesso decreto, indica degli interventi sommari, che insieme alla giurisprudenza e all'esperienza, permette di individuare specifici interventi che che richiedono l'utilizzo della CILA:

  • manutenzione straordinaria, la norma prevede l'utilizzo della cila per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, che tuttavia non devono includere opere strutturali. Per meglio comprendere diamo la definizione delle opere strutturali come riportato dal'art. 3 comma 1 lettera b) del Testo Unico dell'Edilizia:  le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; In sostanza sono previsti anche gli interventi che prevedono accorpamenti e frazionamenti (purché non prevedano cambi di destinazione d'uso) e perfino modifiche o rifacimenti di impianti elettrici ed idrici. Per maggiori dettagli rimandiamo a "Attività n. 3, Tabella A, sez. II, Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222";
  • restauri e risanamenti conservativi leggeri, si tratta di risanamenti che non implichino parti strutturali dell'edificio. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio. Per maggiori dettagli "Attività n. 5, Tabella A, sez. II, Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222";
  • eliminazione delle barriere architettoniche, come ascensori od altri interventi che possano anche modificare la sagoma dell'edificio. Per maggiori dettagli "Attività n. 22, Tabella A, sez. II, Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222";
  • opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ma solo se eseguite all'interno del centro edificato, con esclusione dell’attività di ricerca di idrocarburi. Per maggiori dettali "Attività n. 31, Tabella A, sez. II, Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222";
  • movimenti di terra non strettamente pertinenti all'esercizio dell’attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali. Per maggiori dettagli "Attività n. 32, Tabella A, sez. II, Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222";
  • realizzazione di serre mobili stagionali, propedeutiche all'attività agricola che presentino strutture murarie. Per maggiori dettagli "Attività n. 33, Tabella A, sez. II, Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222";
  • la realizzazione di pertinenze minori non qualificate come opere di nuova costruzione, questi interventi non devono essere classificate come opere di nuova costruzione in base alle norme tecniche degli strumenti urbanistici, alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree. Sono comprese le opere che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell’edificio principale. Per maggiori dettagli "Attività n. 34, Tabella A, sez. II, Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222";

Tuttavia, è importante tener conto che ogni Regione ha la facoltà di ampliare il campo di applicazione della CILA, di conseguenza è importante visionare ciò che è previsto a livello regionale. In ogni caso è pacifico che gli interventi previsti devono comunque rispettare le normative inerenti gli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

 

PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA CILA

Come già anticipato, la CILA può essere comunicata sia in formato cartaceo (presso lo Sportello Unico dell'Edilizia del proprio Comune) che telematico. Adesso indichiamo gli adempimenti burocratici e il contenuto necessari affinché la CILA sia valida:

  1. comunicazione firmata dal proprietario e dal progettista;
  2. relazione asseverata a firma di un tecnico abilitato, il tecnico attesta,    sotto    la    propria responsabilità’,  che  i  lavori   sono   conformi   agli   strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti,  nonché  che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico e che non  vi  e’  interessamento delle parti strutturali  dell’edificio;
  3. elaborati di progetto con lo stato di fatto, lo stato dopo i lavori e l'intra-operam;
  4. documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
  5. dati dell'impresa e DURC (documento unico di regolarità contributiva). A seguito dell'entrata in vigore del  D.L. 69/2013 (Decreto del Fare) è l’amministrazione comunale stessa a dover acquisire quest’ultimo documento;
  6. atto di proprietà;
  7. documentazione catastale (planimetria e visura);
  8. agibilità dell'edificio;

Una volta ultimati i lavori previsti dalla CILA, il tecnico incaricato è chiamato a comunicare al Comune la regolare esecuzione degli stessi, le eventuali varianti minime che comunque non devono aver comportato un cambiamento della tipologia di intervento per la quale sarebbe stato necessario un differente titolo autorizzativo. A questo faranno seguito, se necessari:

  • ricevuta di accatastamento, se l'impianto planimetrico subisce variazioni, come ad esempio in caso di frazionamento o accorpamento;
  • dichiarazione di corretta esecuzione degli impianti da parte del tecnico installatore e relativa certificazione, nel caso siano stati eseguiti o sostituiti impianti elettrici;
  • dichiarazione relativa al corretto smaltimento dei rifiuti, con il rilascio da parte delle relative discariche delle analisi dei materiali, se le opere comportano la produzione di materiali di risulta.

COSTI DELLA CILA E COSA FARE SE I LAVORI SONO GIA' COMINCIATI

Come anticipato il costo della cila è irrisorio, infatti devono solamente essere corrisposti i diritti di segretaria, variabili tra i 125-250€, a questi dovrà essere sommata la parcella del professionista incaricato del progetto.

Può capitare che i lavori siano stati avviati, o perfino svolti, prima che la CILA sia stata presentata al proprio Comune. Di norma, in caso di mancata comunicazione, è prevista una sanzione pecuniaria di 1.000€, che può essere ridotta ad 1/3 in caso di autodenuncia del proprietario quando i lavori sono ancora in corso. In questo caso di parla di CILA tardiva o in sanatoria.



Scrivi commento

Commenti: 0