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Certificazione della qualità in edilizia

Con il termine certificazione si intende la procedura con cui un soggetto diverso dal produttore e dall'acquirente dichiara per iscritto che un prodotto, un processo o un servizio sono conformi ai requisiti specificati. 

La certificazione può essere obbligatoria volontaria. La prima si riferisce ad un obbligo a conformarsi nei casi e nei modi previsti dalla legge, nel secondo è invece una scelta del produttore. In ambito volontario si parla molto di certificazione della qualità, cioè una certificazione tesa a supportare, attraverso lo stimolo di associazioni di produttori interessate, l'efficienza di un processo di fabbricazione oppure il mantenimento nel tempo di determinate caratteristiche di un prodotto.

 

RIFERIMENTI PER LA CERTIFICAZIONE

Per prima cosa è necessario fare riferimento ai seguenti termini:

  • norme tecniche, sono solitamente volontarie e sono approvate da un organismo riconosciuto (come l'UNI);
  • regole tecniche, sono obbligatorie a livello nazionale e sono disciplinate da leggi e decreti;
  • guide tecniche, generalmente si riferiscono a prodotti innovativi che si sviluppano in ambito volontario (UEAtc) e in ambito obbligatorio tramite la direttiva europea che riguarda i prodotti da costruzione (EOTA).

I TRE LIVELLI DI CERTIFICAZIONE

  • livello 1 - certificazione di sistemi per la qualità, si tratta del riconoscimento da parte di un organismo indipendente accreditato (in Italia il SINCERT) che l'azienda ha realizzato una serie di attività pianificate e documentate per gestire e controllare i propri processi in termini ottimali. La normativa di riferimento è la UNI EN ISO 9001;
  • livello 2 - certificazione del personale, è il riconoscimento, sempre da parte di un organismo indipendente (in Italia il SINCERT) che un individuo ha i requisiti necessari per eseguire determinate operazioni in modo competente;
  • livello 3 - certificazione di prodotti, si tratta dell'attestazione di conformità del prodotto a norme tecniche volontarie o di legge, tramite un certificato e/o un diritto di uso di un marchio, generalmente sulla base di prove di tipo e/o di sorveglianza svolte presso un laboratorio accreditato (in Italia il SINAL);

CERTIFICAZIONE OBBLIGATORIA

Normata principalmente dalla direttiva europea 89/106/CEE - prodotti da costruzione, recepita dal DPR n. 246 del 21/4/1993. La norma ha lo scopo principale di eliminare le barriere tecniche a livello europeo. La direttiva definisce prodotto da costruzione ogni prodotto fabbricato per essere incorporato per mantenere un opera edilizia. Di conseguenza, è necessario dimostrare che i prodotti possiedano un'idoneità all'impiego soddisfacendo specifici requisiti.

I requisiti da soddisfare

 La direttiva 89/106/CEE definisce sei requisiti essenziali e due requisiti impliciti.

requisiti essenziali

  1. resistenza meccanica e stabilità, l'opera deve essere concepita e costruita in modo che le azioni a cui può essere sottoposta durante la costruzione e l'utilizzo non provochino: crollo dell'opera o di una sua parte; deformazione di importanza inammissibile; danni ad altre parte dell'opera o alle attrezzatura principali o accessorie in seguito a una deformazione di primaria importanza degli elementi portanti; danni accidentali sproporzionati alle cause che li hanno provocati;
  2. sicurezza in caso di incendio, l'opera deve essere concepita in modo che in caso di incendio: la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato; la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo siano limitati all'interno dell'opera; la propagazione del fuoco in opere vicine sia limitata; gli occupanti possano lasciare l'opera o essere soccorsi in altro modo; sia presa in considerazione la sicurezza delle squadre di soccorso;
  3. igiene, salute e ambiente, l'opera deve essere costruita in modo da compromettere l'igiene e la salute degli occupanti o dei vicini, in particolare in modo da non provocare: sviluppo di gas tossici; presenza nell'aria di particelle o gas pericolosi; emissione di radiazione pericolose; inquinamento o tossicità dell'acqua o del suolo; difetti nell'eliminazione delle acque di scarico, dei fumi e dei rifiuti solidi e liquidi; formazione di umidità su parti o pareti dell'opera;
  4. sicurezza nell'impiego, l'opera deve essere progettata e costruita in modo che il suo impiego non comporti rischi di incidenti inammissibili , quali scivolate, cadute, collisioni, bruciature, folgorazioni, lesioni a causa di esplosioni;
  5. protezione contro il rumore, il rumore a cui sono sottoposti gli occupanti o le persone vicine non nuoci alla salute e consenti condizioni soddisfacenti di sonno, riposo e lavoro;
  6. risparmi energetico e ritenzione di calore, l'opera e i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento e areazione devono essere progettati e costruiti in modo che il consumo di energia durante l'utilizzo sia moderato senza che ciò pregiudichi il benessere termico degli occupanti;

requisiti impliciti

  1. serviceability, durata di vita economicamente ragionevole;
  2. durability, soddisfacimento dei requisiti per un ragionevole periodo di tempo;

LA MARCATURA CE

La conformità di un prodotto a determinate specificazioni tecniche , assunte come riferimento comune nell'Unione Europea, è attestata dalla marcatura CE, infatti i prodotti sprovvisti non possono più essere utilizzati nelle costruzioni.

Per attribuire la marcatura sono previsti diversi sistemi di attestazione della conformità, che richiedono particolari controlli. I sistemi sono distinti con numeri che vanno da 1+ a 4 in relazione alla presunta pericolosità del prodotto durante il suo periodo di utilizzo e alle seguenti situazioni:

  • rispetto ai requisiti essenziali;
  • la natura del prodotto;
  • l'influenza della variabilità delle caratteristiche del prodotto sulla sua destinazione;
  • i potenziali difetti di fabbricazione del prodotto;

Importante è sottolineare la differenza tra marcatura e marchio. Il marchio certifica soltanto che una istituzione ha sviluppato una sequenza di prove, secondo procedure stabilite, e verifica con continuità che i prodotti garantiscono le proprietà dichiarate. 

 

SISTEMI DI ATTUAZIONE

COMPITI DEL PRODUTTORE

COMPITI DELL’ORGANISMO NOTIFICATO

BASE PER L’ATTRIBUZIONE DELLA MARCATURA CE

4

- Prove iniziali di tipo sul prodotto.

- Controllo del processo di fabbrica.

 

Dichiarazione di conformità del produttore.

3

- Controllo del processo di fabbrica.

- Prove iniziali di tipo sul prodotto.

2

- Prove iniziali di tipo sul prodotto.

- Controllo del processo di fabbrica.

- Certificazione del controllo del processo di fabbrica sulla base di un’ispezione iniziale.

Dichiarazione di conformità del produttore, accompagnata dalla certificazione del controllo del processo di fabbrica.

2+

- Prove iniziali di tipo sul prodotto.

- Controllo del processo di fabbrica.

- Prove su campioni di prodotto secondo un programma definito.

- Certificazione del controllo del processo di fabbrica sulla base di un’ispezione iniziale, di una sorveglianza continua, della valutazione e dell’approvazione del controllo del processo di fabbrica.

1

- Controllo del processo di fabbrica.

- Prove su campioni di prodotto secondo un programma definito.

- Prove iniziali di tipo sul prodotto.

- Ispezione iniziale della fabbrica e del controllo del processo di fabbrica.

- Sorveglianza continua, valutazione e approvazione del controllo del processo di fabbrica.

Dichiarazione di conformità del produttore, accompagnata dal certificato di conformità del prodotto

1+

- Controllo del processo di fabbrica.

- Prove su campioni di prodotto secondo un programma definito.

- Prove iniziali di tipo sul prodotto.

- Ispezione iniziale della fabbrica e del controllo del processo di fabbrica.

- Sorveglianza continua, valutazione e approvazione del controllo del processo di fabbrica.

- Prove di verifica di campioni prelevati in fabbrica, sul mercato o in cantiere.

 

CERTIFICAZIONE VOLONTARIA

La certificazione volontaria può avvenire tramite gli Agrémente tecnici o i marchi di qualità.

Agrément tecnici

L'organismo UEAtc (Union Européenne pour l'Agrément technique dans la construction), nato nel 1960 ha lo scopo di fornire un sistema da valutazione preventiva, mutuamente riconosciuta da parte di ari Istituti europei tramite il rilascio di attestati chiamati Agrément tecnici (così chiamati in Italia, Avis in Francia, Dit in Spagna) che esprimono una valutazione di idoneità all'impiego di prodotti innovativi e/o complessi.

Mediante l'Euro-Agrément si accelera il procedimento di rilascio dell'Agrément tecnico. Si tratta di un approvazione tecnica nazionale su base multinazionale, che viene rilasciata con una procedura concordata e valida tra tutti i paesi membri e gestita da un Istituto iniziatore. In Italia l'istituto è l'ITC-CNR (Istituto per le Tecnologie della Costruzione). Il documento che viene creato è articolato in due parti: la prima contiene i risultati e la formulazione della valutazione; la seconda contiene i una serie di allegati nazionali che comprendono disposizioni riguardanti gli aspetti regolamentari e, se necessario, altre indicazioni di interesse nazionale;

Marchi di qualità

Il marchio di qualità viene attribuito in base a una serie di prove delle caratteristiche del prodotto condotte secondo metodi di prove normate e al mantenimento di tale caratteristiche per il tempo garantito dal produttore.



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