· 

"POS" Piano Operativo di Sicurezza - cos'è, quando è necessario e cosa contiene

POS (Piano Operativo di Sicurezza)
POS (Piano Operativo di Sicurezza)

COS'E' UN POS

Il P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) è un documento fondamentale quando vengono svolti dei lavori edili. Infatti, si tratta di un documento che deve essere tassativamente redatto precedentemente all'inizio dei lavori (in caso contrario sono previste pene pecuniarie e reclusione).

In sostanza, è un documento, che viene redatto dal Datore di Lavoro, che illustra in maniera dettagliata, la valutazione dei rischi, e la loro relativa prevenzione, che si potrebbe verificare nel relativo cantiere di riferimento. Come è intuibile è un documento obbligatorio per ogni singolo cantiere che si intenda aprire.

E' importante soffermarci su un altro aspetto fondamentale del POS, e cioè quello inerente il fatto che si tratta di un documento che deve essere redatto da ogni singola ditta esecutrice. Infatti, in caso di più ditte esecutrici ognuna dovrà redigere il proprio POS, che successivamente andrà a confluire nel PSC, che è il Piano di Sicurezza e Coordinamento, mirato al coordinamento delle varie imprese esecutrici e alla valutazione dei rischi tra le varie lavorazioni e la loro prevenzione.

La normativa di riferimento è sopratutto quella del D.Lgs 626/94, che è stato abrogato e sostituito dal D. Lgs. 81/2008 che rappresenta a tutti gli effetti la normativa di riferimento in merito alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Di conseguenza il POS viene redatto seguendo le direttive del decreto stesso.

 

COSA CONTIENE UN POS

Nonostante il Decreto Interministeriale 9 Settembre 2014 abbia introdotto l'alternativa rappresentata dal "POS semplificato", la redazione di un POS valido prevede una serie di informazioni che non è facile conoscere o reperire, inoltre sono numerose sia le informazione sia gli attestati da trasmettere.

Innanzitutto partiamo con l'elenco dei "contenuti minimi di un POS", così come indicato dal DPR 222/03 poi confluito nel punto 3. allegato XV D.Lgs. 81/08:

1) I dati identificati dell'impresa esecutrice, che comprendono: 

a) nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

b) la specifica attività svolta ed ogni singola lavorazione svolta in cantiere dall'impresa che esegue i lavori e dagli eventuali Lavoratori Autonomi a cui si affida;

c) i rispettivi nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

d) il nominativo e i riferimenti del medico competente qualora previsto;

e) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

f) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

7) Le qualifiche e il numero dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e il numero di Lavoratori Autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

2) le specifiche mansioni, inerenti alla sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;

3) Una descrizione della modalità di svolgimento dei lavori, illustrando le modalità organizzative e i turni di lavoro; 

4) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere ed ove chiaramente specificato i relativi certificati;

5) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza ed il metodo di stoccaggio in cantiere incluso il piano di sicurezza e protezione specifico;

6) Un rapporto sulla valutazione del rumore prodotto durante l'attività di cantiere;

7) l'individuazione delle misure preventive e protettive adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

8) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

9) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere, i cosiddetti DPI;

10) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere;

 

Come si evince dall'elenco la documentazione da presentare è molto completa. Entrando più nel dettaglio possiamo elencare anche le varie figure che vanno inserite in un POS, i vari attestati che devono essere in possesso delle suddette figure e quelli che devono essere in possesso dei lavoratori e la documentazione da tenere in cantiere inerente la sicurezza.

 

FIGURE CHE VANNO INSERITE IN UN POS

1) Il Datore di Lavoro (art. 18 D.L. n. 81/2008)

L'art. 1 lettera b) identifica il Datore di Lavoro come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. 

I suoi obblighi sono indicati all'art. 18 del D.L. 81/2008.

2) Direttore Tecnico di Cantiere 

Il D.L. n. 50/2016 lo indica come il soggetto incaricato dell’organizzazione, della gestione e della conduzione del cantiere. Inoltre, è tenuto a a rapportarsi con la Direzione Lavori e al coordinamento e supervisione dell'esecuzione delle prestazioni in contratto e sovrintende all'adattamento, all'applicazione e all'osservanza dei piani di sicurezza. Il D.L81/2008 lo indica all'art. 2 lettera d) come «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Il D.L. 81/2008 non prevede obblighi in merito alla sua nomina anche se nell'Allegato XV punto 3.2.1. dello stesso decreto ne viene indicato il nominativo nel POS. Tuttavia, è una figura assimilabile qualsiasi soggetto dell’impresa affidataria, con funzione di dirigente, incaricato alla conduzione tecnico-organizzativa del cantiere, ma comunque in possesso della necessaria formazione (si tratta di attestati di formazione specifici, in media di 16 ore al costo di circa 700€).

So qualora si volesse partecipare ad appalti pubblici superiori a 150.000€ si devono possedere requisiti più stringenti, come previsto dalle attestazioni ASOA.

3) Capocantiere e/o Preposto (art. 19 D.L. n. 81/2008)

Indicato all'art. 2 lettera  e) del D.L. 81/2008, che lo indica come persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Gli obblighi del preposto sono indicati all'art. 19 del D.L. 81/2008 e, inoltre, deve essere in possesso del relativo attestato di formazione come indicato all'art. 37 dello stesso decreto.

In sostanza si assicura della corretta applicazione delle norme della sicurezza tra i lavoratori presenti in cantiere.

4) RSPP - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (art. 33 D.L. 81/2008)

Il D.L. 81/2008 lo individua all'art. 2 lettera f) come persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 

Anche questa figura deve essere in possesso dei relativi attestati di formazione. In sostanza elabora, per la parte di sua competenza, le procedure di sicurezza ed informa in tal senso i lavoratori.

5) APS - Addetti Pronto Soccorso (art. 45 D.L. 81/2008)

Vengono nominati dal Datore di Lavoro insieme alle caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388.

Tratta i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

6) API - Addetti Prevenzione Incendi) (art. 46 D.L. 81/2008)

Si tratta di altre figure fondamentali normate dall'art. 46 del D.L. 81/2008. Anche in questo caso si deve essere in possesso di specifici attestati di formazione.

7) RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (art. 47-48-49-50 D.L. 81/2008)

Individuato all'art. 2 lettera i) del D.L. 81/2008 come persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.  Anche in questo è previsto un attestato di formazione, che può essere la stessa prevista per il Preposto o Capocantiere. 

In definitiva rappresenta i lavoratori nelle varie valutazioni e designazioni, inoltre svolge il compito di riferimento dei lavoratori in campo di sicurezza, infatti riceve le informazione che poi passerà ai vari lavoratori. 

8) Medico competente

Si tratta di un medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.L. 81/2008, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto.

 

CHI E' OBBLIGATO A REDIGERE IL POS

Secondo quanto disposto dal D.Lgs. 494/96 art. 9 comma 1 lett. c)bis e il D.P.R. 222/03 art. 6 ogni Datore di Lavoro e/o impresa esecutrice sono tenuti alla redazione del POS. Inoltre, il Ministero del Lavoro con la circolare n.4 del 2007 ha fornito importanti precisazioni in merito all'applicazione di tali disposizioni.

 

Nel testo del provvedimento, infatti, si precisa che l’obbligo di redazione del POS ricorre esclusivamente per le imprese che eseguono i lavori elencati nell'Allegato 1 al D. Lgs. 494/96, nello specifico: lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile.

Risulta utile, a questo punto, riportare la definizione di "impresa esecutrice", quale impresa che esegue l’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali. Cioè che impiega propri lavoratori e proprio materiale. 

 

SANZIONE PER MANCATA ELABORAZIONE

La sanzione per mancata o incompleta elaborazione del POS sono una sanzione pecuniaria da 3.000 a 15.000 euro a danno del Datore di Lavoro e fino a 8 mesi di detenzione. In aggiunta, il contratto d'appalto, e/o sub appalto sarà nullo e i lavori dovranno essere interrotti.



Scrivi commento

Commenti: 0